Sab. Nov 23rd, 2024

Franchising: come funziona e quali sono le normative

Il franchising è la forma di lavoro in proprio ideale per chi intende avviare un’attività, riducendo l’investimento iniziale e i rischi.
L’affiliazione, come scelta di operare in un determinato settore attraverso un preciso marchio, solleva il singolo operatore commerciale da molte attività tradizionali (ad esempio, la valutazione delle prospettive del mercato, la scelta dei fornitori, la definizione delle politiche promozionali) consentendogli, quindi, di divenire maggiormente specializzato in alcuni ambiti gestionali.
La decisione di entrare nell’affiliazione ovviamente presenta delle conseguenze e condiziona la vita dell’aspirante affiliato per anni, impegnandolo sia sul piano finanziario e sia su quello personale.
La scelta di entrare nel mondo dell’impresa attraverso la porta del franchising deve essere dunque preceduta da un’analisi delle proprie attese, condizioni di partenza, competenze, esperienze maturate e caratteristiche personali. Valutare prima se stessi per capire se il franchising è adatto alle proprie caratteristiche, è fondamentale.
Quanti tipi di franchising esistono?
Il franchising si presenta attualmente sotto tre tipi diversi:
– Franchising di distribuzione: presuppone che l’affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell’uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l’affiliante chiede all’affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata di canoni periodici .
– Franchising di servizi: l’affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall’affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione alle attività turistiche e del tempo libero, dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti d’istruzione e formazione, dall’intermediazione immobiliare all’autonoleggio, ecc.
– Franchising industriale: affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all’altro la licenza dei brevetti di fabbricazione e i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicurano un’assistenza tecnica costante. L’affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell’affiliante.
Il franchising è uno dei principali strumenti nati per combattere la disoccupazione nelle aree depresse del Paese, attraverso l’incentivazione dell’auto impiego.
Il decreto legislativo 185/2000 promuove, infatti, l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione attraverso la creazione di attività in franchising nelle aree economicamente svantaggiate d’Italia o a forte squilibrio di domanda-offerta di lavoro.
Uno dei primi passi è di rivolgersi a INVITALIA, (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) in cui gli aiuti non si concretizzano solo in mutui a tasso agevolato, coprendo il 100% delle spese per gli investimenti iniziali, ma anche in servizi di tutoraggio da parte di organismi specializzati, in grado di sostenere i neo-imprenditori in franchising nella fase di start-up aziendale.
Una volta che si è deciso di proseguire con questa scelta è importante valutare alcuni aspetti:
– Richiedere al franchisor tutte le informazioni preliminari che riguardano l’azienda affiliante e i propri dirigenti, la rete di franchisee preesistente, il contratto, il mercato, i costi e i risultati di gestione standard della rete.
– Incontrare affiliati della catena per conoscere le opinioni di chi già vive l’esperienza che si sta valutando. Sarà opportuno contattare più di uno, possibilmente di aree commerciali non troppo dissimili dalla propria. Si raccoglieranno opinioni anche un po’ contrastanti, ma i giudizi raccolti e valutati insieme, aiuteranno a formulare un proprio giudizio, tanto più corretto quanto più numerosi saranno stati gli incontri.
– Analizzare il contratto per non correre rischi, meglio proporre il contratto di franchising alla consulenza di un avvocato, naturalmente prima di firmarlo.
– Elaborare un serio conto economico e finanziario per essere consapevoli dell’investimento in denaro e lavoro che lo aspetta, ma anche della remunerazione che può attendersi. In tal caso sarà importante stimare le risorse finanziarie necessarie all’impresa, e rapportarle alle proprie disponibilità.
– Studiare il mercato e cercare il locale perché nessuno più del protagonista poi può avere la percezione corretta della localizzazione e dei valori del mercato, nel quale vive e magari opera da anni.
-Razionalità e realismo sono parole d’ordine per valutare i rischi di ogni attività. Dunque conoscere, valutare, confrontare, e poi decidere.
– Non credere ciecamente alla notorietà di certi marchi. I marchi più noti e consolidati potrebbero avere difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti ed essere vicini al declino. Perché anche grandi e consolidate catene, non sono in grado di dare garanzie assolute.
In un contratto di franchising, solitamente il franchisor si assicura preventivamente che il franchisee possieda la necessaria preparazione e aiutarlo ad acquisirla. Molte insegne poi hanno previsto veri e propri corsi di formazione per preparare gli affiliati sia sulle regole del contratto di franchising, sia sulla gestione di un’attività commerciale, delle risorse umane impiegate, del prodotto o servizio da offrire al cliente. Non raro è il caso in cui la formazione del franchisee comporta normalmente uno stage preliminare nel centro pilota o in un punto vendita.
Il franchisor assicura al franchisee, durante l’intero periodo di durata del contratto, tutta l’assistenza e l’informazione necessaria e utile. Nel contratto è possibile che sia chiesto al franchisee e al personale che impiegherà di partecipare a tutte le attività di miglioramento delle conoscenze, proposte dal franchisor.
Il franchisor deve fornire al franchisee, prima della stipulazione del contratto, informazioni precise e complete sulla situazione attuale e le prospettive future del settore di attività con riferimento sia al gruppo sia all’esercizio interessato.
Molto importante per l’affiliato conoscere i budget di gestione e di esercizi della nuova attività. Prima della firma del contratto, il franchisor fornisce al franchisee informazioni dettagliate in merito all’allestimento del punto vendita o dell’esercizio oltre all’ammontare totale degli investimenti necessari per attrezzature, materiali, stock iniziale.
L’affiliato è parte di un gruppo, di un insieme omogeneo, di una struttura con proprie regole, caratteristiche e cultura d’impresa. Per questo il franchisee deve essere portato per il lavoro di gruppo, caratteristica che gli permetterà di rispettare il contratto, di adattarsi ai vincoli imposti non solo nei confronti dell’affiliante, ma anche dei colleghi affiliati della stessa rete.
L’obiettivo deve essere lo sviluppo della propria azienda, “sfruttando” i consigli e utilizzando l’assistenza del franchisor, e la notorietà della rete. Nella duplice veste d’imprenditore indipendente ma anche di parte di un tutto omogeneo, l’affiliato dovrà accogliere e apprezzare assistenza del franchisor e informazioni da parte dei colleghi franchisee, e in cambio trasmettere alla rete riflessioni, esperienze e innovazioni da lui sperimentate.
Cosa bisogna indicare nel contratto?
In particolare, il contratto di franchising deve:
– essere scritto, a pena di nullità;
– indicare l’ambito di esclusiva territoriale e la specifica del know-how fornito dall’affiliante all’affiliato;
– illustrare i servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento, formazione;
– chiarire l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese d’ingresso che l’affiliato deve sostenere;
– specificare le modalità di calcolo e di pagamento delle percentuali che l’affiliante chiede all’affiliato in quota fissa o variabile in base al giro d’affari e se vi è un eventuale incasso minimo che l’affiliato debba realizzare;
– indicare le condizioni di rinnovo, risoluzione e cessione del contratto medesimo;
– se è a tempo determinato, deve avere una durata di almeno tre anni;
– Il contratto di franchising può: essere annullato se una delle parti fornisce false informazioni, con conseguente possibile richiesta di risarcimento del danno.
Quali sono le normative e i codici cui fare riferimento?
Affiliante e affiliato possono contare su almeno sei testi di riferimento, costituiti da:
1.La legge n. 129 del 6 maggio del 2004 è il principale testo normativo di riferimento. Riprende sia nel contenuto sia nella brevità della formula i testi già adottati in altri Paesi. Nove articoli in tutto per chiarire le definizioni, l’ambito di applicazione, la forma e il contenuto del contratto, gli obblighi di affilianti e affiliati, il comportamento che le parti devono tenere, i possibili tentativi di conciliazione o le cause di annullamento dell’accordo. La legge sarà applicabile anche alle reti che operano con contratti che vanno sotto diverso nome ma che sono caratterizzati dagli stessi elementi, come le reti che operano in conto vendita.
2. Il Codice deontologico Aif (Associazione Italiana del Franchising) è osservato da tutti i soci dell’Associazione Italiana del Franchising, con l’obiettivo di fornire regole di comportamento ispirate a principi di correttezza e professionalità. Questo codice integra, ma non sostituisce né si pone in contrasto, con le normative di legge di autoregolamentazione, vigenti a livello nazionale ed europeo.
3. Il Codice deontologico europeo ,nato da incontri e discussioni all’interno della Commissione Commercio e Distribuzione della CEE , costituisce il risultato di una sintesi non soltanto tra i codici deontologici di queste associazioni, ma anche delle regolamentazioni in vigore negli altri paesi della Comunità.
4. Il Codice deontologico della FIF Particolarmente attento agli interessi dei franchisee, il codice redatto dalla Federazione italiana Franchising contiene delle regole flessibili mantenendo molto rigido però i principi fondamentali della cooperazione, della collaborazione, del dialogo e dell’equilibrio di diritti e doveri delle parti.
5. Il Regolamento CEE 2790/99 È il nuovo quadro normativo per il franchising in Europa. Particolarmente significativo l’accordo di restrizione verticale, con gli obblighi di non concorrenza in relazione ai prodotti oggetto dell’accordo di franchising. Contiene inoltre precise indicazioni relativamente alle località d’insediamento o alle zone di competenza esclusiva.
Come individuare le insegne su cui puntare?
L’Associazione Italiana del Franchising riunisce le principali insegne italiane, ma garantisce anche, agli aspiranti franchisee, trasparenza, serietà e affidabilità dei suoi soci, attraverso un proprio “Sigillo di Garanzia”, “Marchio di Qualità”. Inoltre promuove frequenti incontri, seminari, attività di formazione, giornate di studio, convegni, conferenze, tavole rotonde. Assofranchising offre infine la possibilità di aggiornamento anche grazie a bibliografie, testi, studi e ricerche.

DANIELA CASCIARO da biancolavoro.it

Di Margiov