L’anello debole del franchising
Per quanto possa avvalersi della notorietà del brand, il franchisee deve convivere con contratti vincolanti, conflittualità con il committente e, talvolta, scarsa cultura della catena commerciale
Negli ultimi tre anni le richieste di aiuto e assistenza legale in ambito di franchising sono aumentate a livello esponenziale. Le aree di maggiore litigiosità riguardano inadempimenti contrattuali (disservizi, mancanza di promozione o di formazione), falsità di informazioni nella fase precedente la sottoscrizione del contratto o mancanza di know how dell’affiliato.
Il motivo di questa crescente litigiosità è semplice: in ballo ci sono gli interessi commerciali di due o più soggetti, che sovente hanno esigenze contrapposte.
Soggetti che si sono confrontati lo scorso 8 novembre presso la Fiera Milano City, all’interno del Salone del Franchising, dove Espansione ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “La tutela del franchisee”.
Al dibattito, moderato da Angela Maria Scullica, direttore di Espansione, BancaFinanza e del Giornale delle Assicurazioni, e coordinato dalla giornalista Chiara Osnago Gadda, hanno partecipato: Antonio Fossati, titolare di RDS & Company, società organizzatrice del Salone del Franchising; Francesco Montuolo, vice presidente di Confimprese; Marco Masella, presidente della Scuola di Palo Alto; Armando Borsetti, direttore commerciale di KiPoint (Gruppo Poste Italiane); Luca Dalla Serra, direttore commerciale di Thun; Ciro Esposito, responsabile sviluppo Italia di Imap Export Spa (Original Marines); Valerio Pandolfini, avvocato titolare dello Studio Legale Pandolfini, specializzato nel franchising; Daniele Russo, responsabile sviluppo Italia di Sebeto Spa (i cui marchi sono RossoPomodoro, Anema e Cozze, Ham Holy Burger).
Che tipologia contrattuale è esattamente il franchising?
Pandolfini. Il franchising (o affiliazione commerciale) è una formula contrattuale nata negli Stati Uniti nella seconda metà dell’800 e successivamente diffusasi in tutto il mondo. Oggi rappresenta una delle tipologie più utilizzate nella distribuzione commerciale di prodotti e servizi. Anche in Italia, dove le reti in franchising sono caratterizzate da una elevata conflittualità, che a sua volta sfocia in contenziosi. Ciò è dovuto a vari fattori: alcuni comuni ai rapporti di lunga durata e di notevole complessità, come appunto il franchising, altri legati alle peculiarità dei rapporti in franchising, come le limitazioni di autonomia imprenditoriale a carico degli affiliati (franchisee) e l’accentuata situazione di dipendenza, giuridica ed economica, in cui gli affiliati si trovano nei confronti dell’affiliante (franchisor). Come è noto, l’affiliato in franchising, pur esercitando un’attività commerciale autonoma, per la quale risponde in proprio ed è soggetto al rischio d’impresa, è in realtà meno autonomo a causa dei vincoli previsti nel contratto di franchising e che condizionano la sua attività, le sue scelte e, quindi, i suoi risultati.
Tali limitazioni sono legittime sotto il profilo giuridico, in quanto funzionali a garantire la necessaria uniformità all’interno della rete. Tuttavia, una situazione di eccessivo squilibrio tra le parti può favorire l’insorgere di un contenzioso, specialmente laddove l’affiliato non riesca a raggiungere i risultati economici che si attendeva e sui quali aveva fatto affidamento al momento della stipula del contratto.
La materia è resa ancora più complessa dal fatto che la L.n.129/2004 sull’affiliazione commerciale regolamenta quasi esclusivamente i requisiti formali e la fase pre – contrattuale, mentre non disciplina lo svolgimento del rapporto di franchising, che resta rimesso pressoché interamente alla autonomia delle parti.
Quali sono le aree in cui più frequentemente si registra una conflittualità dei rapporti di franchising?
Pandolfini. In estrema sintesi, sono quattro:
1) Informazioni pre – contrattuali. La legge n.129/2004 prevede l’obbligo del franchisor di consegnare all’aspirante affiliato, almeno trenta giorni prima della sottoscrizione, la copia completa del contratto, corredato da una serie di informazioni riguardanti la rete, i franchisee, il contenzioso nella rete, etc. Talvolta tali informazioni non vengono consegnate all’aspirante affiliato, o vengono consegnate in modo parziale o non veritiero; in tal caso l’affiliato sottoscrive il contratto senza disporre di informazioni utili che gli avrebbero consentito un più approfondito esame della proposta.
2) Business plan. Spesso vengono prospettate all’aspirante affiliato delle previsioni di fatturato, naturalmente lusinghiere, sulle quali quest’ultimo fa affidamento. Talvolta il business plan è erroneo, o addirittura del tutto falso, così che il franchisee non riesce a raggiungere i risultati economici che si attendeva, trovandosi in condizioni finanziarie molto gravi.
3) Know – how. Luno dei punti di forza del frachising è proprio il know – how della rete, che dovrebbe consentire all’affiliato di godere di un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Tipicamente il know how è costituito dal manuale operativo e dalla formazione impartita dal franchisor, come del resto prevede la L.n.129/2004. Capita invece che il know – how trasmesso dal franchisor sia insufficiente o addirittura inesistente. Ciò fa sì che il franchisee si trovi a corrispondere al franchisor una entry fee iniziale e successive royalties a fronte di una scatola vuota.
4) Scioglimento del contratto. Si tratta di un tema delicato, visto che in questa fase gli interessi delle parti sono contrastanti. Può accadere che l’affiliato abbia interesse a interrompere, prima del termine, un rapporto divenuto oneroso o comunque non redditizio, ma che tale possibilità non sia prevista nel contratto o che sia il franchisor a negarglielo. Inoltre capita che nei contratti di franchising sia presente un patto di non concorrenza post – contrattuale che impedisce all’affiliato di esercitare la stessa attività o attività analoga per un certo periodo dopo la cessazione del contratto. Ciò costituisce un rilevante problema per (l’ex) affiliato, con conseguente contenzioso.
Ma l’affiliato che strumenti di tutela ha nei confronti del franchisor?
Pandolfini. L’affiliato ha alcuni strumenti che gli possono consentire di ottenere l’annullamento o la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni subiti. Vi è poi la possibilità di proporre una denuncia all’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato (Agcm) qualora il franchisor sia incorso in una pubblicità ingannevole o una pratica commerciale scorretta. Tuttavia, tutelare all’affiliato in via giudiziaria non è agevole, in quanto i contratti di franchising sono generalmente predisposti dai franchisor con apposite clausole in modo da tutelare questi ultimi e porli al riparo da azioni giudiziarie. La migliore e più efficace tutela del franchisee consiste quindi nel vagliare con attenzione il contratto prima di firmarlo, evitando di cadere in clausole squilibrate. In questa fase può essere utile anche affidarsi a un legale esperto in materia.
da espansioneonline.it
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