Sab. Nov 23rd, 2024

La c.d. “location clause” nel contratto di franchising        

Avvocato Donatella Paciello       

La legge n. 129/2004 che regola nel nostro ordinamento il contratto di franchising, stabilisce all’art. 5, comma I°, che “l’affiliato non può trasferire la propria sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore”.

Di norma il contratto prevede espressamente che l’esercizio dell’attività avvenga all’interno di una sede ben determinata, oltre a specificare anche in base a quale titolo (proprietà, locazione etc..), l’affiliato ha la disponibilità della sede in questione.

Se il contratto non indica un luogo fisico preciso, ma si limita ad indicare un comune o una provincia, si intende che l’attività dedotta in contratto non potrà essere esercitata dall’affiliato al di fuori di quei confini.

Orbene, posto che il franchising dà vita ad un sistema “costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio”, risponde ad un interesse strategico del franchisor distribuire razionalmente la propria rete, cercando di realizzare e garantire una presenza la più capillare possibile del proprio marchio.

Se ciascun affiliato invece fosse libero di stabilire e mutare a proprio piacimento, la sede in cui svolge la sua attività, verrebbe posto in discussione il concetto stesso di rete organizzata sul territorio. Senza considerare poi che, in assenza di vincoli di localizzazione della sede, ciascun affiliato potrebbe, sconfinando sull’altrui territorio, lucrare indebitamente dei vantaggi, dagli investimenti effettuati da altro affiliato nel predetto territorio.

Va sottolineato che per sede, deve intendersi non già la sede legale dell’affiliato, quanto il luogo all’interno del quale l’affiliato esercita la propria attività di commercializzazione di beni e/o servizi oggetto del contratto di franchising.

Infine è opportuno distinguere il franchising per così dire “tradizionale”, connotato dall’esercizio dell’attività all’interno di una sede fissa, dal c.d. franchising “mobile”, caratterizzato dal fatto che l’affiliato fornisce i propri servizi, senza disporre di una location aperta al pubblico, bensì avvalendosi di mezzi di trasporto, recanti il logo del franchising (è il caso ad es. di franchising aventi ad oggetto la vendita a domicilio di alimenti per animali domestici, effettuata attraverso l’uso di automezzi).

In tali casi, la sede coincide con quella “dalla quale l’affiliato gestisce i mezzi di trasporto utilizzati per lo sfruttamento del franchising” (così il regolamento comunitario n. 4087/88). Il divieto di spostamento della sede, al di fuori delle ipotesi di forza maggiore, è superabile con il consenso del franchisor, che non potrà essere da questi negato, senza fornire adeguata motivazione.

da mbnews.it

Di Margiov