L’importanza del contratto in un franchising
di Mirco Comparini
L’argomento “contratto di franchising” riguarda ed interessa ambedue i soggetti protagonisti dello stesso: l’affiliato e l’affiliante. Il primo per un’attenta valutazione del contenuto già definito e previsto dall’affiliante, il secondo per un’attenta costruzione e definizione del contenuto da sottoporre ai potenziali affiliati. E’ indubbio, però, come per il secondo sia molto importante che l’analisi superi il “test” da parte del primo.
Purtroppo, però, i potenziali franchisees non raramente si ostinano a non chiedere ad un consulente specializzato la valutazione del contratto. Il motivo è molto spesso di tipo economico. Chi intende iniziare una nuova attività o modificare la propria già esistente, si trova anche a dover “calibrare” le proprie risorse finanziarie a disposizione. Ovviamente, l’analisi di un contratto non è mai tempo e denaro perso. E’ solo ed esclusivamente un atteggiamento preventivo reso di fatto obbligatorio. Questo, dal punto di vista degli affiliati, è la situazione alla quale abbiamo da sempre assistito e stiamo (purtroppo) ancora assistendo. Seppur non condivisibile, ha comunque una logica, una motivazione e, quindi, può essere ritenuto un comportamento comprensibile.
Da un po’ di tempo, però, stiamo sempre più assistendo (cosa non così frequente fino a qualche anno prima dell’introduzione della Legge n.129/2004) ad un comportamento certamente non condivisibile da parte di alcuni franchisors e che consiste nella predisposizione di contratti estremamente sintetici e, spesso, anche non rispettosi dei requisiti legali. Anche in questo caso il motivo economico è prevalente, ma talvolta siamo anche in presenza di buona fede dell’imprenditore e magari la problematica è da ricercare nella costruzione della franchise, nel suo complesso.
In ogni caso, l’analisi/costruzione di un contratto, dal punto di vista dell’affiliato, è l’ultima cosa da fare dopo aver attuato tutta una serie di procedure che costituiscono le premesse per una successiva analisi contrattuale a carattere sostanziale; dal punto di vista dell’affiliante, si tratta di una specie di vestito che, per farlo “cadere bene”, deve essere ben calibrato e misurato nel corso della costruzione della franchise.
Il contratto di un sistema di franchising dovrebbe essere (il condizionale ha un perchè) molto significativo per un affiliato, in quanto ne sintetizza i caratteri funzionali e mette quindi in evidenza lo spirito che lo anima. Infatti, in esso sono riportati i contenuti essenziali e gli aspetti funzionali e strutturali del rapporto di franchising. Anche per l’affiliante il contratto dovrebbe essere (il condizionale ha ancora un perchè) molto significativo in quanto non è solamente uno strumento giuridico che enuncia diritti, obblighi e responsabilità delle parti, ma è, in pratica, l’essenza delle strategie, delle politiche e degli strumenti necessari al funzionamento del sistema di franchising.
E’ importantissimo sottolineare che non esiste un solo tipo di contratto di franchising e ogni franchisor deve costruire il proprio secondo le sue precise esigenze. In linea di massima posso sostenere con convinzione che un contratto di franchising più è dettagliato, analitico ed esauriente nei suoi contenuti, tanto più dimostra di essere consistente e più comprensibili risultano le intenzioni e le volontà dell’affiliante; quanto più è logico nelle sue enunciazioni, quanto più è organizzato nelle aggregazioni e nella sequenza dei suoi argomenti, tanto più vuol dire che è organizzato il sistema di franchising al quale si riferisce; quanto più è chiaro, semplice ed esplicito nelle sue espressioni, tanto maggiore è la sua “trasparenza” e affidabilità per gli affiliandi. Viceversa, se il contratto è superficiale, generico, ambiguo, sintetico, impreciso e non logico, di difficile lettura o di estremamente facile lettura, data la brevità, bisogna insospettirsi e diffidarne.
Tenuto conto che il contratto, indubbiamente, deve essere fatto “su misura” del particolare sistema di franchising al quale si applica, se ne ricava che non possono che essere oggetto di diffidenza i contratti “fotocopia”, che riproducono pedissequamente un astratto schema-base, il quale, però, può essere utilizzabile da un affiliante solo come traccia di partenza per la redazione di un contratto precisamente appropriato al franchising che vuole realizzare.
Inaffidabili sono anche quei contratti “clonati” da un altro sistema di franchising (per quanto “ottimo” esso possa essere). Un contratto deve essere necessariamente diverso da un altro, perché quel contratto esprime l’originalità e le caratteristiche funzionali di quel sistema di franchising e, quindi, nessun altro contratto può in tutto e per tutto assomigliargli.
In questa costruzione, comunque, il franchisor non è completamente libero, ma, oltre a dover riferirsi alle normative civilistiche di carattere generale sui contratti, è vincolato a tener conto di quanto previsto dalla normativa la quale ne specifica il contenuto, che personalmente definisco, “minimo” (art.3, L.129/2004).
Naturalmente un buon contratto non salva il franchisee dall’insuccesso se il franchisor non è competente, se il suo sistema di franchising non funziona. Altrettanto vero, un buon sistema di franchising ed una catena ben presente nel settore con molti punti vendita non implica automaticamente un buon contratto e buone condizioni per l’affiliato.
Detto questo viene da porre una domanda: come è possibile che alcuni contratti di franchising siano composti da molte pagine (anche 40/50) e da molti allegati, mentre altri sono composti da solamente 10/15 pagine e pochissimi allegati ?
Se posizioniamo la nostra legge tra le norme che regolano la fase precontrattuale (ed è indubbio che è così), significa che i rapporti tra le parti devono essere tutti (senza esclusione alcuna) costruiti e non lo si può fare con superficialità e sintesi, proprio per la tipologia del rapporto che il franchising crea tra le parti. La nostra legge ci fornisce un contenuto minimo (lo vedremo nel prossimo articolo), ma non ci fornisce come regolare il rapporto.
Allora mi chiedo anche: come è possibile che un serio e ben preparato imprenditore possa pensare di regolamentare con semplicità, senza prevenzione una sua concessione (verso corrispettivo) a terzi non conosciuti “di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale” (art.1, L.129/2004) per inserire tali terzi non conosciuti in un sistema (la sua rete di franchising) “costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi” ?
No, un imprenditore previdente non può pensarlo. No, un imprenditore previdente non può sostenere che è bene “risparmiare” su un contratto che può mettere a rischio anche la sua azienda principale. No un imprenditore previdente “prevede” e non può non “prevedere” problemi legali che possono conseguire dalla non regolamentazione dettagliata del rapporto. No, sono sicuro, no. O si ?
da tiscali.it