Franchising e fallimento dell’azienda madre: l’affiliato può ancora usare il marchio?
La disciplina dell’affiliazione commerciale (c.d. franchising) è contenuta nella l. 6 maggio 2004 n. 129, che all’art. 1 la definisce come il contratto concluso fra due operatori economici indipendenti in base al quale l’uno c.d. affiliante – franchisor – concede all’altro affiliato – franchisee -, in cambio di corrispettivo, la possibilità di utilizzare la denominazione commerciale, il marchio, le insegne e di usufruire di un’attività di assistenza e consulenza.
In questa normativa, così come nella legge fallimentare, non vi è traccia di una specifica norma dedicata al fallimento del franchisor. Cionondimeno, a nostro giudizio, è possibile affermare che la dichiarazione di fallimento, interrompendo i servizi forniti dall’impresa madre, può determinare lo scioglimento dei contratti di franchising che la legavano ai propri affiliati.
Ne conseguirebbe che, da un lato, l’affiliato non sia più tenuto ad adempiere agli obblighi contrattuali compresi quelli economici e, dall’altro, non possa continuare ad utilizzare il marchio e le insegne di riferimento.
Tuttavia, ove il giudice abbia autorizzato la continuazione dell’esercizio dell’impresa, vi sarebbero i presupposti per proseguire l’attività in franchising, almeno temporaneamente, e conservare la propria insegna (art. 104 legge fallimentare). Su questa linea si è mossa anche la giurisprudenza con la risalente pronunzia del Tribunale di Torino emessa in data 11.01.1995.
In conclusione, Le consigliamo di contattare il curatore della procedura fallimentare, al fine di verificare se questi abbia intenzione di subentrare nel contratto e continuare l’attività della Sua impresa madre e se a ciò sia stato autorizzato dal tribunale. Solo in tal caso potrà liberamente usare il nome che ha sempre usato senza alcuna necessità di variarlo, conservando la clientela che gli è affezionata.
da salernonotizie.it