Sab. Mag 18th, 2024

Franchising: testare è importante e obbligatorio

di Mirco Comparini

franchisee_franchisingNonostante sia ancora molto diffusa la prassi di non rispettare un obbligo di legge, voglio dare per scontato che sia più che nota la necessità e l’obbligatorietà di una sperimentazione del franchising prima della sua effettiva applicazione.

Da una parte, “la necessità” deriva dall’avere una ragionevole certezza di carattere imprenditoriale (spesso sottovalutata) da parte del potenziale ’affiliante-imprenditore della “bontà” della formula d’impresa che va ad applicare per se stesso, ma anche e soprattutto per terzi soggetti, cioè, gli affiliati-imprenditori. Dall’altra “l’obbligatorietà” giunge dal contenuto normativo della Legge n.129/2004 (“Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”). I richiami all’obbligatorietà sono essenzialmente due, ma quello che non è ancora chiaro a molti (anzi, a quei pochi che prendono in considerazione questo aspetto), è che la norma in questione non prevede “una” sperimentazione, ma ne prevede “due”, esattamente quanti sono i richiami normativi.

Il primo riferimento, è contenuto nell’art.1 (definizioni), comma 3, lett.a), nel quale si specifica che, nel contratto di franchising, si intende “per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante (…)”. Quindi, appare palese che si tratta di una sperimentazione specifica nel corso della quale si mette alla prova il know-how, cioè, le conoscenze che si intende trasferire a terzi attraverso la formula del franchising; il secondo riferimento, è contenuto nell’art.3 (forma e contenuto del contratto), comma 2, nel quale si specifica che “per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale”.

Non raramente si assiste ad una “innocente confusione” tra le due sperimentazioni: aver sperimentato e messo alla prova (magari ottenendo anche successo) un proprio know-how, non significa nella maniera più categorica, aver assolto alla sperimentazione sul mercato della “formula commerciale”; non aver sperimentato un proprio know-how, ma aver praticamente operato sul mercato con una (più o meno definita) formula commerciale, non significa nella maniera più categorica, poter costituire e, quindi, proporre a terzi, la propria rete di affiliazione in quanto, in tal caso, interviene ancora quanto riportato all’art.1, comma 3, lett.a), quando parla di “sostanzialità del know-how”, intendendo con ciò che “il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali”.

In tal situazione, quindi, si incorrerebbe anche nelle disposizioni dell’art.8 (annullamento del contratto) per aver fornito false informazioni (dichiarazione di aver sperimentato il (know-how), considerando anche che l’altra parte potrebbe chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’articolo 1439 del codice civile nonché il risarcimento del danno, se dovuto.

Quanto sopra porta a dover fare riferimento all’annoso e discusissimo argomento dei “punti/centri pilota”. In particolare, ci porta a dover evidenziare che la Legge n.129/2004 non interviene sull’argomento. Anzi, proprio in sede di conversione definitiva di tale norma, il comma 2 dell’art.3 (sopra richiamato) subì una modifica proprio su tale argomento:

2. Per la costituzione di una nuova rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato in un qualsiasi Stato della Unione europea la propria formula commerciale per un periodo minimo di due anni e con almeno due unità di vendita, possibilmente in città diverse, metà delle quali gestite da affiliati pilota. Nel periodo di sperimentazione, si applicano i princìpi stabiliti nella presente legge.2. Per la costituzione di una rete di affiliazione commerciale l’affiliante deve aver sperimentato sul mercato la propria formula commerciale.

Ma come può avvenire la sperimentazione ? Non esiste un metodo o un solo metodo predefinito. Tuttavia, la prassi e le esperienze hanno portato, nel tempo, a individuare almeno due modalità di sperimentazione, ritenute le più efficaci allo scopo: il “pre-franchising” ed il “pilotage”.

Occorre chiarire che un franchisor può, ovviamente, sperimentare in proprio la sua formula e, con altrettanta ovvietà, non avrà la necessità di instaurare rapporti contrattuali con terzi per la fase di sperimentazione. Troppe, troppe volte, pericolosamente troppe volte questo aspetto progettuale del franchising è trascurato e spesso (purtroppo) lo è volontariamente. Il motivo? Semplice: richiede investimenti e tempo.

In Italia non esistono statistiche ufficiali, ma è noto a tutti gli operatori del settore (basta comunque scorrere i nomi presenti nelle diverse guide a distanza di 4/5 anni) quanto alto sia il numero di franchisor che “spariscono” dopo tale periodo di tempo. Certo i motivi possono essere molti, ma in un lasso di tempo così breve, l’attività di sperimentazione è comunemente riconosciuta essere la più probabile.

Comunque, al di là della fondatezza di questo dato, seppur importante, non può esistere alcun motivo e non può essere addotta alcuna giustificazione per evitare questa fase imperniata su due fortissimi motivi che abbiamo visto essere la “necessità imprenditoriale” e l’ “obbligatorietà legale”. Diversamente siamo fuori dai campi dell’imprenditoria e della legalità. Diversamente, l’impresa in franchising è incompleta e pericolosa.
Si, pericolosa. Con l’impresa non si scherza, con l’uso maldestro dell’impresa ci possiamo fare del male ed è ancor più grave quando rischiamo di farlo ad altri proponendo di “fare impresa” con il proprio metodo che, non avendolo sperimentato a dovere, rimane pura ipotesi.

Non viene che da concludere riprendendo e considerando quanto sostenuto da Freud: “c’è molta gente che crede ai sogni profetici, perché a volte il futuro si realizza come il desiderio lo ha costruito nel sogno. In questo non c’è nulla di strano, tanto più che la credulità del sognatore trascura volentieri le considerevoli differenze che esistono tra il sogno e la sua realizzazione”.

da tiscali.it

Di Margiov